Ordinanza del Sindaco n. 02 del 28 marzo 2025

Ordinanza del Sindaco n. 02 del 28 marzo 2025 per la potatura di alberi, siepi confinanti con le strade, marciapiedi e spazi pubblici di pertinenza del territorio comunale

Data:

29 marzo 2025

Descrizione

Disposizioni per la potatura di alberi, siepi confinanti con le strade, marciapiedi e spazi pubblici di pertinenza del territorio comunale

IL SINDACO premesso che,

ai bordi delle strade sono presenti piante e/o siepi i cui rami, fronde e foglie propendono verso la sede stradale ed i marciapiedi invadendoli, limitando di fatto la fruibilità e la Visualità della strada e della segnaletica;

occorre garantire sempre la massima sicurezza nell'utilizzo delle strade e dei marciapiedi evitando restringimenti che non consentono il transito agli automezzi e alle persone;

lo stato di incuria ed abbandono di taluni appezzamenti di terreni di proprietà privata, può causare gravi problemi, sia di ordine igienico sanitario, dovuti alla presenza di fauna minore e insetti nocivi, sia di innesco e propagazione di incendio;

in caso di eventi meteorologici la mancanza di regolare manutenzione degli alberi e delle siepi prospicenti i cigli stradali causano notevoli danni alle cose, in particolar modo alle linee aeree di pubblici servizi nonchè gravi pericoli per la Sicurezza delle persone

per alto rischio di caduta rami e tronchi sulla sede stradale e marciapiedi;

DATO ATTO che il proprietario e/o conduttore di immobili o terreni confinanti con le sedi stradali pubbliche ha il dovere di mantenere costantemente entro I limiti consentiti la vegetazmne che ha origine all interno dei propri confine;

RICHIAMATO l'art. 29 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i. (Codice della strada) che al comma 1 prescrive che: "I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dall’angolazione necessarie";

RICHIAMATO l'art 892 del Codice Civile che prescrive: “Chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare le distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali. Se gli uni e gli altri non dispongono, devono essere osservate le seguenti distanze dal confine:

tre metri per gli alberi di alto fusto. Rispetto alle distanze, si considerano alberi di alto fusto quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad altezza notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, i cipressi, gli olmi, i pioppi, i platani e simili;

un metro e mezzo per gli alberi di non alto fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad altezza non superiore a tre metri, si diffonde in rami;

mezzo metro per le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di altezza non maggiore di due metri e mezzo”;

RICHIAMATO il “Regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile nel territorio dell’Unione”, approvato con deliberazione dell’assemblea dell’unione n.17 del 22/07/2019 e recepito con da parte del Consiglio Comunale deliberazione numero 37 in data 07/11/2019, che prevede all’art.26 “Disposizioni sul verde” commi:

In conformità a quanto stabilito dalla normative vigente, I proprietari di terreni privati, Giardini, fondi e aree condominiali in prossimità di strade di pubblico passaggio sono tenuti a provvedere alla costante potatura di fronde, siepi, alberi e rami sporgenti, al fine di evitare ogni rischio di compromissione della sicurezza per i pedoni e i veicoli in transito;

I proprietari devono rimuovere tempestivamente le ramaglie ed il fogliame caduto sui marciapiedi;

I proprietari di aree Verdi, confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l’obbligo di mantenerle in condizioni decorose. Tale disposizione vale anche per il verde condominiale;

RICHIAMATI inoltre gli art. 893, 894, 895, 896 del Codice Civile;

RILEVATA 1'urgente necessità di eliminare i pericoli in atto segnalati;

ORDINA

qualora si ravvisino le condizioni summenzionate, di procedure alla manutenzione delle siepi, taglio dei rami e piante, con rimozione dello sfalcio nonché dei rifiuti prodotti nelle aree private site nelle vicinanze delle abitazioni ed in particolare nelle aree private prospicienti alle strade e/o marciapiedi ed aree pubbliche o di uso pubblico o che ricadono su di esse, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

di adottare comunque tutte le precauzioni e gli accorgimenti necessari ad evitare qualsiasi danneggiamento e/o pericolo per la pubblica incolumità e limitazioni della corretta fruibilità delle strade confinanti con i propri fondi;

AVVERTE

che in caso di verifica da parte dei funzionari preposti dell’inottemperanza ai contenuti di cui alla presente ordinanza saranno applicate le sanzioni amministrative previste all’art.41 del “Regolamento di polizia urbana e per la convivenza civile nel territorio dell’Unione”, approvato con deliberazione dell’assemblea dell’unione n.17 del 22/07/2019 e recepito con da parte del Consiglio Comunale deliberazione numero 37 in data 07/11/2019;

per le specifiche casistiche contemplate, l'Amministrazione Comunale, oltre a valutare la possibilità di attivare tutte le procedure previste dalla normativa vigente in caso di inerzia, si riserva di dar luogo all’esecuzione d’ufficio dei lavori con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o conduttori inadempienti;

che avendo la presente ordinanza effetto continuativo, tutti i proprietari, frontisti e gli utilizzatori dei terreni ed edifici, a qualsiasi titolo, dovranno provvedere a ripetere le operazioni di potatura ogni qualvolta si rende necessaria al fine di mantenere interamente fruibili e sicure le strade, marciapiedi e spazi pubblici in generale, ad essi prospicenti;

DISPONE

che alla presente ordinanza venga data la massima visibilità e diffusione, provvedendo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, sul sito Istituzionale del Comune di Vezza d’Oglio, nelle bacheche comunali e nei luoghi di maggiore visibilità del territorio comunale;

di trasmettere la presente ordinanza per opportune conoscenza all’Ufficio di Polizia Locale;

DEMANDA

Al personale dell’Ufficio Tecnico del Comune di Vezza d’Oglio ed al personale della Polizia Locale di effettuare i dovuti accertamenti per verificare il rispetto dei principi e dei contenuti della presente ordinanza;

AVVERTE

che a norma dell’art. 3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. competente territorialmente.

Dalla residenza municipale, 28 marzo 2025.

IL SINDACO Paolo Guerino Gregorini


Ulteriori informazioni

Ultimo aggiornamento
29 marzo 2025